Il Codice della strada definisce bicicletta (o velocipede) il veicolo con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Da poco sono definite biciclette anche quelle a pedalata assistita (le cosiddette e-bike senza targa), dotate di un motore ausiliario elettrico. Gestiamo all’incirca 50 sinistri subiti dai conducenti delle biciclette. Chiamaci per un parere.

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Incidente tra bici e bici

I ciclisti sono obbligati a rispettare le norme del codice della strada come gli altri utenti: devono quindi seguire le prescrizioni apposte sui cartelli verticali e orrizzontali (sensi unici, divieti di inversione di marcia, piste ciclabili, precedenze..) e quelle segnalate dal semaforo. In uno scontro tra due o più biciclette si applicano quindi le normali regole sulla responsabilità automobilistica.
Per le biciclette non esiste tuttavia l’obbligo di assicurazione obbligatoria quindi, una volta accertata le rispettive colpe, a pagare dovrà essere personalmente il responsabile. E’ sempre opportuno quindi avere un polizza di responsabilità civile terzi che ci possa tutelare in caso di sinistro con colpa parziale o totale.

In caso di incidente tra bici, dunque, devi raccogliere i dati dell’altro ciclista, chiedendogli un documento. Ricorda che, se il ciclista dovesse rifiutarti di fornirti i suoi estremi, potrai chiamare le forze dell’ordine o un testimone. Ti consigliamo di scattare, in ogni caso, qualche foto che possa aiutarti a dimostrare le tue ragioni in caso di contenzioso.

Incidente in bici per colpa del manto stradale

Se cadi dalla bici per colpa di una asperità sulla strada (una buca o un sentiero sconnesso) la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all’ente titolare della strada (Comune, provincia, regione..). Attento però: devi dimostrare di aver tenuto una condotta di guida prudente e che il pericolo non era né visibile, né evitabile pur con una condotta di guida attenta. Tanto più è grande la buca tanto meno è possibile chiedere il risarcimento. Se la buca o l’insidia era visibile non sempre è possibile ottenere un risarcimento.

Incidente tra bicicletta e automobile

Se subisci un incidente alla guida della tua bici per colpa di un’automobile, puoi chiedere il risarcimento del danno direttamente all’assicurazione della controparte mediante richiesta danni. Dovrai ovviamente riuscire a dimostrare la responsabilità del conducente dell’autovettura. E’ sempre preferibile chiamare le forze dell’ordine soprattutto in caso di lesioni del conducente del velocipede. Pertanto per non essere chiamati a risarcire il danno occorre provare che la responsabilità è tutta o parzialmente dell’altro conducente.

Incidente sulla bici in itinere (tragitto casa-lavoro)

Il lavoratore che subisce un incidente in bicicletta durante il tragitto casa-lavoro o lavoro-mensa (e viceversa) è di norma risarcito dall’ Inail in caso di infortunio, trattandosi di infortunio in itinere. A differenza degli incidenti avvenuti in auto (per i quali, al fine di ottenere il risarcimento dell’infortunio in itinere, bisogna dimostrare la necessità del mezzo privato), scatta per qualsiasi caso di uso della bicicletta. Restano ovviamente esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Dunque ai sensi delle nuove disposizioni di legge, il lavoratore che si sposta sulla bicicletta per andare da casa o al lavoro o raggiungere la mensa aziendale è sempre risarcito dall’ Inail in caso di infortunio.

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