Il Codice della strada definisce motociclo (spesso detta moto per brevità) un veicolo avente due ruote in linea provvisto di motore (solitamente a scoppio) in grado di sviluppare una potenza considerevole e di cambio che, condotto da un guidatore, permette di muoversi autonomamente su strada o su altro terreno per il trasporto di uno o due passeggeri. La motocicletta propriamente detta si differenzia dagli altri veicoli a motore a due ruote per la presenza di ruote di grande diametro (generalmente 16, 17 o 18 pollici) e per il fatto che il serbatoio per il carburante sia compreso tra la sella e il gruppo di sterzo, obbligando il motociclista ad assumere una posizione a cavalcioni del mezzo. Per la motocicletta è sempre obbligatoria una valida copertura assicurativa come per le auto. La motocicletta è parte della categoria dei motocicli (termine utilizzato a volte come sinonimo di moto anche se in maniera imprecisa, dato che comprende anche mezzi come gli scooter) e, secondo le norme di classificazione italiane e svizzere, della categoria dei motoveicoli. In origine, questo tipo di veicolo veniva definito bicicletto a motore, a causa della sua discendenza dalla bicicletta.

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Regolamentazione e gestione sinistri per i motocicli

I motociclisti sono obbligati a rispettare le norme del codice della strada come gli altri utenti: devono quindi seguire le prescrizioni apposte sui cartelli verticali e orizzontali (sensi unici, divieti di inversione di marcia, piste ciclabili, precedenze..) e quelle segnalate dal semaforo.

Gestiamo all’incirca 50 sinistri subiti dai conducenti delle motociclette.

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Lo studio Siniservice è in grado di valutare equamente i danni subiti ai danneggiati e soprattutto aiutarli nel loro recupero attraverso:

  • Risarcimento dei danni materiali (moto, scooter, casco, vestiti, effetti personali.)
  • Risarcimento dei danni alla persona (danni fisici e morali, escoriazioni, cicatrici, danni psicologici..)
  • Risarcimento danno patrimoniale (giorni di lavoro persi, mancato o cessato guadagno.)

Danni al passeggero della moto: chi paga?

Chi risarcisce i danni al passeggero della moto? Per la legge italiana il risarcimento è garantito dall’assicurazione del conducente della moto su cui si trovava al momento dell’incidente detto vettore, a prescindere che il sinistro abbia visto il coinvolgimento di altri mezzi e dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli (auto o moto non fa differenza) coinvolti nel sinistro, come peraltro dispone l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Questa regola è stata stabilita per garantire, al terzo trasportato, un risarcimento immediato, avendo egli sempre diritto a farsi pagare i danni per le lesioni fisiche riportate. Dunque il passeggero della moto, detto anche ‘terzo trasportato’, ha diritto ad essere sempre risarcito, tralasciando chi abbia provocato lo scontro.

Gli spetta però l’onere di dimostrare che i danni fisici subiti siano stati effettivamente causati dall’incidente (ossia che si trovava in sella al motociclo o ciclomotore quando è avvenuto il sinistro), un adempimento che le assicurazioni richiedono per ridurre al minimo il rischio di truffe. Non è sufficiente una semplice auto dichiarazione, occorre dimostrare coi fatti di essersi infortunati cadendo dalla moto su cui si era trasportati. Presentando per esempio il verbale delle Forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro, il referto ospedaliero o degli esami medici, oppure la testimonianza dei presenti sul posto.

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