Il sinistro che coinvolge un pedone rappresenta una tipologia di incidente stradale, purtroppo, molto frequente nelle città (spessissimo con gravi conseguenze) e avviene quando un veicolo investe una persona fisica.

Hai bisogno di un consulto?

Contattaci, è gratuito.

L'art. 2054 del codice civile

In queste situazioni il conducente del veicolo deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento del povero pedone secondo la regola stabilita dall’art. 2054 del codice civile la quale dispone testualmente che “il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno causato a persone o a cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

In considerazione dell’estrema difficoltà di fornire questa prova in linea di massima la responsabilità del sinistro viene quasi sempre addebitata al conducente del veicolo.

“In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”

Dopo l’evento sul luogo teatro dei fatti è sempre opportuno individuare dei testi che possano successivamente riportare la dinamica dell’incidente a prescindere dal fatto che il conducente del mezzo ammetta verbalmente la propria responsabilità.

Richiedi subito una consulenza gratuita!

Vuoi sapere se nel tuo caso ti spetta un risarcimento? Prendiamoci un caffè!