Colpo di frustra, invalidità micropermanenti risarcibili anche senza esami strumentali:
- Il risarcimento di qualsiasi danno, compreso quello alla salute, postula che chi lo invoca ne dia una dimostrazione ragionevole (Cassazione, ordinanza n. 26249/2019)
L’art. 139 c. 2 Codice assicurazioni private stabilisce che le lesioni di lieve entità (si pensi al colpo di frusta) siano irrisarcibili, se non suscettibili di un accertamento medico-legale. Pertanto, il pregiudizio patito deve essere dimostrato non sulla base delle dichiarazioni soggettive della vittima, ma seguendo una corretta criteriologia medico-legale. Tuttavia, l’esistenza di un danno permanente alla salute può ammettersi anche in assenza di esami strumentali (come radiografia, risonanza magnetica, TAC), purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti della sua sussistenza e della sua genesi causale.
La ratio della norma consiste nell’evitare le truffe assicurative e nel richiamare gli addetti ai lavori (medici legali, giudici) al dovere di zelo nella liquidazione del danno alla salute. Infatti, le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità (pari o inferiori al 9%) sono statisticamente le più numerose; ne consegue che, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportino ingenti costi per la collettività.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 16 ottobre 2019, n. 26249 (testo in calce).